L’11 febbraio 2026 l’Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 2026/405, destinato a rinnovare in modo significativo il quadro normativo relativo ai detergenti e ai tensioattivi. Il nuovo testo abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 648/2004, aggiornando le regole alla luce dell’evoluzione tecnologica, delle nuove modalità di commercializzazione e degli obiettivi europei in materia di sostenibilità, economia circolare e digitalizzazione.
Il regolamento entrerà pienamente in applicazione il 23 settembre 2029, con periodi transitori pensati per consentire a imprese e operatori una transizione graduale e strutturata.
Perché un nuovo regolamento?
La revisione del Regolamento 648/2004 nasce da una valutazione della Commissione Europea che ha messo in evidenza alcune criticità del precedente quadro normativo, tra cui:
- sovrapposizioni e duplicazioni con altre normative chimiche europee (REACH, CLP, Biocidi);
- informazioni in etichetta non sempre chiare o aggiornate rispetto alle esigenze di consumatori e autorità;
- assenza di regole specifiche per nuove tipologie di prodotti, come i detergenti contenenti microrganismi e i sistemi di ricarica;
- forte crescita delle vendite online, con nuove sfide in termini di vigilanza del mercato;
- necessità di allineare il settore agli obiettivi del Green Deal europeo, rafforzando sostenibilità, tracciabilità e digitalizzazione .
I punti cardine del Regolamento (UE) 2026/405
- Ampliamento della definizione di detergente
Il nuovo regolamento estende il concetto di detergente includendo:
- prodotti contenenti microrganismi;
- prodotti che agevolano il processo di pulizia se utilizzati insieme ad altri detergenti;
- prodotti che modificano l’odore o il tocco dei tessuti.
Questo ampliamento consente di ricomprendere soluzioni oggi ampiamente diffuse sul mercato ma finora non disciplinate in modo esplicito.
- Requisiti più stringenti di biodegradabilità
Resta fermo l’obbligo di completa biodegradabilità dei tensioattivi, ma il regolamento introduce nuove cadenze:
- entro il 2032: obbligo di biodegradabilità anche per le pellicole solubili (ad esempio quelle delle capsule);
- entro il 2034: definizione di criteri di biodegradabilità anche per altre sostanze organiche presenti nella formulazione in concentrazione ≥ 10% (acqua esclusa).
Sono previste deroghe mirate, qualora necessario per garantire la disponibilità e la sicurezza dei prodotti sul mercato
- Regole specifiche per detergenti contenenti microrganismi
Per la prima volta l’Unione Europea introduce una disciplina organica per questa categoria emergente. Tra i principali requisiti:
- identificazione dei microrganismi tramite sequenziamento del genoma;
- divieto di ceppi patogeni e di microrganismi geneticamente modificati;
- obbligo di valutazione del rischio, secondo criteri che la Commissione definirà entro il 2028;
- divieto di vantare effetti antimicrobici, salvo che il prodotto sia conforme al Regolamento Biocidi (UE) 528/2012.
- Divieto di test su animali
Il regolamento vieta l’immissione sul mercato di detergenti per i quali siano stati effettuati test su animali al fine di dimostrare la conformità ai requisiti normativi, salvo eccezioni rigorosamente regolamentate. - Passaporto Digitale di Prodotto (DPP)
Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto. Prima dell’immissione sul mercato, tutti i detergenti destinati all’utilizzatore finale dovranno essere dotati di un DPP, accessibile tramite codice QR o supporto equivalente.
Il passaporto conterrà, tra l’altro:
- identificazione del prodotto;
- immagine dell’etichetta;
- elenco degli ingredienti;
- dati del fabbricante e dell’eventuale importatore;
- dichiarazione di conformità al regolamento.
I DPP saranno registrati in un registro europeo, accessibile anche alle autorità doganali per controlli automatizzati sui prodotti importati .
- Norme dedicate ai sistemi di ricarica
Le ricariche sono riconosciute come strumento di riduzione dei rifiuti, ma saranno ammesse solo nel rispetto di requisiti specifici, tra cui:
- criteri di sicurezza del sistema di ricarica;
- etichette chiare e visibili presso le stazioni di ricarica;
- misure per evitare reazioni pericolose dovute alla miscelazione di prodotti diversi.
Periodi transitori e abrogazione del Regolamento 648/2004
Il regolamento prevede un regime transitorio chiaro:
- i prodotti conformi al Reg. (CE) 648/2004 e immessi sul mercato prima del 23 settembre 2029 possono continuare a essere venduti senza limiti di tempo;
- i prodotti immessi tra il 23 settembre 2029 e il 23 settembre 2030 possono restare sul mercato fino a settembre 2030;
- il Regolamento (CE) n. 648/2004 è formalmente abrogato dal 23 settembre 2029 .
Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2026/405 rappresenta un passaggio chiave verso un settore della detergenza più sicuro, trasparente e allineato alle politiche europee di sostenibilità e innovazione. L’introduzione del passaporto digitale e la regolamentazione dei detergenti con microrganismi colmano vuoti normativi rilevanti e impongono alle aziende un approccio sempre più strutturato alla conformità.
Il tempo a disposizione per adeguarsi è significativo, ma la complessità degli obblighi richiede una pianificazione tempestiva e consapevole.
Archimede R&D è a disposizione per supportare le aziende nell’analisi degli impatti del nuovo regolamento e negli adempimenti necessari. Per maggiori informazioni sui nostri servizi, contattateci, il nostro team vi ricontatterà al più presto.







